AGCOM: TELEFONIA MOBILE, SANZIONI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO A TIM, VODAFONE E WIND TRE - Introdotta su contratti prepagati modalità onerosa di prosecuzione del servizio in caso di credito esaurito
Se l’utente di
un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica
utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in
uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa
dall'utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche
inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati.
Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica.
Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa
di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM,
Vodafone e Wind Tre.
L’Autorità ha
ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice
esercizio dello jus variandi per il
quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni
elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo
sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza
costi. Come verificato dall’Autorità nel
corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli
operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni
del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere
accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto
con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a
far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile
sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto
un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.
L’Autorità ha altresì
accertato la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di
trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle
condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, è stata
sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorché sia
stato esaurito il bundle dati
associato all’offerta sottoscritta.
Con la decisione
assunta, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato
nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: “l’art. 70, comma 4, del
Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del
contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in
primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione
di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti
delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della
novazione del preesistente rapporto obbligatorio.”