Il Consiglio
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il regolamento
in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere audiovisive
europee e di produttori indipendenti, a seguito delle novità legislative
introdotte dal Decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, così come convertito con
modifiche nella legge 8 agosto 2019, n. 81.
Riguardo agli
obblighi di investimento per i fornitori di video on demand stabiliti all’estero che erogano i servizi in Italia, l’Autorità
ha disapplicato il criterio (art. 44-quater,
comma 1-bis, lett. a) del Testo Unico) in base al quale l’assenza di
una sede operativa in Italia comporta l’aumento dell’aliquota fino ad un
ulteriore 3%. L’Autorità ha infatti ritenuto che la norma nazionale presenti
possibili profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Il Consiglio
dell’Agcom, su proposta del relatore Antonio Martusciello, raccomanda che al
fine di garantire livelli adeguati di investimento a favore delle opere
audiovisive europee, sia prevista la costituzione di un fondo per la produzione,
alimentato nella misura del 3% delle entrate generate dai servizi di media
audiovisivi a richiesta. La misura da adottare in fase di recepimento della
Direttiva, rispecchia le indicazioni del legislatore comunitario ed è coerente
con l’obiettivo di una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo
nazionale previsto dalle modifiche legislative al Testo Unico. L’Autorità ha
pertanto deliberato di trasmettere una segnalazione al Governo in tale senso.